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Sez. 1, Sentenza n. 9943 del 07/10/1993 (Rv. 483890 - 01)

Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Recesso | Termini per il preavviso di recesso e per il pagamento del dovuto e decadenza del termine ex art. 1186 cod. civ. - Deroga convenzionale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483890-01

Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Recesso

Nel contratto di apertura di credito bancario, i termini che l'art. 1845 cod. civ. prevede per il preavviso di recesso e per il pagamento del dovuto, nonché la decadenza del termine che l'art. 1186 cod. civ. prevede per il caso di insolvenza del debitore o di diminuzione delle garanzie, essendo diretti a tutelare unicamente, rispettivamente, l'interesse del debitore e quello del creditore, possano essere convenzionalmente derogati dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1845

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)