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Sez. 1, Sentenza n. 9307 del 09/11/1994 (Rv. 488468 - 01)

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO | Termine per il preavviso di recesso - Deroga convenzionale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488468-01

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO

Nel contratto di apertura di credito bancario il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 cod. civ., essendo relativo allo svolgimento di un rapporto di carattere patrimoniale tra privati, può essere convenzionalmente derogato dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)