Sez. 1, Sentenza n. 9307 del 09/11/1994 (Rv. 488468 - 01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO | Termine per il preavviso di recesso - Deroga convenzionale - Ammissibilità.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO
Nel contratto di apertura di credito bancario il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 cod. civ., essendo relativo allo svolgimento di un rapporto di carattere patrimoniale tra privati, può essere convenzionalmente derogato dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)