Sez. 3, Sentenza n. 1675 del 12/03/1980 (Rv. 405286 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE - NOZIONE - VIVENZA A CARICO O RECIPROCO DIRITTO O DOVERE DI ABITARE SOTTO IL MEDESIMO TETTO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE - NOZIONE - VIVENZA A CARICO O RECIPROCO DIRITTO O DOVERE DI ABITARE SOTTO IL MEDESIMO TETTO - IRRILEVANZA.*
Agli effetti della legislazione vincolistica sulle locazioni, il nucleo familiare e costituito da quel complesso di persone le quali abitualmente vivono con il conduttore, sia che siano legate da vincoli di sangue o di affinita, sia che esista soltanto un Obbligo di mutua assistenza, essendo indifferente, allo scopo della legge speciale, il concetto di vivenza a carico o l'esigenza del reciproco diritto o dovere di abitare sotto il medesimo tetto. (Conf 1501/79, mass n 397853).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)