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Sez. 3, Sentenza n. 4517 del 23/08/1985 (Rv. 441982 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - NUCLEO FAMILIARE - COMPONENTI.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441982-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - NUCLEO FAMILIARE - COMPONENTI.*

Il nucleo familiare, agli effetti della legislazione vincolistica sulle locazioni, è costituito, oltre che dalle persone che compongono la famiglia in senso stretto, e che hanno il reciproco diritto-dovere di abitare sotto lo stesso tetto, anche da quelle altre persone che abitualmente vivono con il conduttore in quanto a lui legate da vincoli di sangue o di affinità ovvero in virtù di un Obbligo di mutua assistenza. Pertanto, il nucleo familiare da considerare legittimamente presente nell'alloggio all'atto della sua eventuale scissione - al fine di ritenere consentita la permanenza in esso di alcuni suoi componenti non trasferitisi altrove insieme al conduttore - è il nucleo che si è consolidato nella sua consistenza attuale e non quello che formava la famiglia del locatario al momento della stipula del contratto. (V 1675/80, mass n 405286; (V 1501/79, mass n 397853).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)