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Sez. L, Sentenza n. 2314 del 11/04/1980 (Rv. 405995 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - PROCLAMAZIONE DI UNO SCIOPERO - FONDATEZZA DEI MOTIVI - ACCERTAMENTO - DIVIETO - LIMITI - PARTECIPAZIONE DI UN LAVORATORE AD UNO SCIOPERO O SVOLGIMENTO DA PARTE DEL MEDESIMO DI ATTIVITA SINDACALE - CONSEGUENTE LICENZIAMENTO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1980-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405995-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - PROCLAMAZIONE DI UNO SCIOPERO - FONDATEZZA DEI MOTIVI - ACCERTAMENTO - DIVIETO - LIMITI - PARTECIPAZIONE DI UN LAVORATORE AD UNO SCIOPERO O SVOLGIMENTO DA PARTE DEL MEDESIMO DI ATTIVITA SINDACALE - CONSEGUENTE LICENZIAMENTO - NULLITA.*

Allorquando sia avvenuta la proclamazione di uno sciopero non e consentito - a meno che non si palesi in modo certo ed univoco che sia stato pretestuosamente usato per scopi illeciti o comunque esulanti dalle finalita riconducibili alla Costituzione - indagare circa la fondatezza dei suoi motivi. Pertanto, ove emerga che il licenziamento di un dipendente sia stato determinato dalla partecipazione del medesimo ad uno sciopero o dallo svolgimento da parte sua di attivita sindacale, il provvedimento e assolutamente nullo ex art 4 della legge n 604 del 1966 e 15 della legge n 300 del 1970.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)