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Sez. L, Sentenza n. 2642 del 02/04/1990 (Rv. 466327 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - DETERMINATO DA PARTECIPAZIONE DEL LAVORATORE AD ATTIVITÀ SINDACALI - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466327-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - DETERMINATO DA PARTECIPAZIONE DEL LAVORATORE AD ATTIVITÀ SINDACALI - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Anche con riguardo ai rapporti di lavoro soggetti al regime del recesso "ad nutum", va ritenuta la nullità del licenziamento ove sia stato determinato da partecipazione del lavoratore ad attività sindacali, e non allorché siffatta partecipazione si concreti in inadempimenti contrattuali da parte del lavoratore stesso, quali la mancata prestazione di attività lavorativa, verificatasi in difetto della riconducibilità delle attività suddette all'ipotesi dello sciopero. (V 2314/80, mass n 405995; (V 823/77, mass n 384428).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)