Sez. 5 - , Sentenza n. 3857 del 08/02/2022 (Rv. 663879 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Agenzia di viaggio - Regime agevolato per il calcolo dell’I.V.A. - Art. 74 ter, comma 5-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Disponibilità del servizio turistico - Sufficienza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In materia di IVA, ai fini dell'applicazione del regime agevolato di cui all'art. 74-ter, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, il successivo comma 5-bis non richiede che l'agenzia di viaggi acquisti preventivamente la titolarità del servizio turistico, limitandosi, con termine generico, a prevedere che ne abbia acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente, come nel caso in cui acquisti dalla struttura alberghiera il diritto di opzione temporanea sulle camere di albergo e sui servizi turistici ulteriori da erogare ai clienti.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 ter com. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 ter com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)