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Sez. 2, Sentenza n. 2923 del 18/10/1974 (Rv. 371363 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DATA DELLE INDAGINI E DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371363-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DATA DELLE INDAGINI E DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il consulente tecnico dell'ufficio, mentre e tenuto a comunicare alle parti la data di inizio delle operazioni, con specificazione del giorno, dell'ora e del luogo, ai sensi dell'art 90 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non e invece tenuto ad alcun avviso per le successive indagini e operazioni, essendo Onere delle parti di seguire nel proprio interesse lo svolgimento della consulenza tecnica. (V 3291'71, mass n 354763).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)