Sez. 1, Sentenza n. 3291 del 17/11/1971 (Rv. 354763 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINI DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE OPERAZIONI - AVVISO ALLE PARTI - OBBLIGO DEL CONSULENTE - SUCCESSIVE OPERAZIONI - NECESSITA DI COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINI DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE OPERAZIONI - AVVISO ALLE PARTI - OBBLIGO DEL CONSULENTE - SUCCESSIVE OPERAZIONI - NECESSITA DI COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il consulente tecnico d'ufficio, mentre e tenuto a comunicare alle parti la data di inizio delle operazioni, con specificazione del giorno, dell'ora e del luogo, ai sensi dell'art 90 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non e invece tenuto ad alcun avviso per le successive indagini ed operazioni, essendo Onere delle parti di seguire nel proprio interesse lo svolgimento della consulenza tecnica. (Conf 2699'69, mass n 342381; 1438'68, mass n 333085).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)