Sez. 3, Sentenza n. 117 del 21/01/1971 (Rv. 349478 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - OMESSA INTERRUZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI AD ECCEPIRLA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - OMESSA INTERRUZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI AD ECCEPIRLA.*
Le norme sull'interruzione del processo per morte o perdita della capacita della parte o per morte o impedimento del procuratore sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti tali eventi si siano verificati, e pertanto dell'omessa interruzione del processo e legittimata a dolersi soltanto la parte che dall'evento puo essere pregiudicata e gli eredi di essa, ma non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'irregolare prosecuzione del processo e quindi non possono dedurre la detta omissione come motivo di nullita della sentenza che, cio nonostante, sia stata pronunziata. (V 1381'68 mass 332991' 1005'68 mass 332419' 1331'67 mass 327903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)