Sez. 3, Sentenza n. 1005 del 30/03/1968 (Rv. 332419 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE - ECCEPIBILITA SOLTANTO DAGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE - ECCEPIBILITA SOLTANTO DAGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA.*
La violazione delle norme sull'interruzione del processo per morte di una delle parti puo essere eccepita soltanto dagli eredi della parte defunta, perche soltanto essi possono essere pregiudicati dall'irregolare prosecuzione del giudizio.*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)