Sez. L, Sentenza n. 4941 del 16/05/1998 (Rv. 515524 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA | Denuncia di nuove infermità in appello - Nuova consulenza tecnica - Necessità - Mancata disposizione - Motivazione della superfluità pur in presenza di critiche difensive di carattere tecnico - Obbligo del giudice.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA
Nella controversia relativa ad invalidità pensionabile, a fronte della denuncia di nuove infermità il giudice d'appello è di regola tenuto, per accertare l'eventuale carattere invalidante, a disporre una nuova C.T.U.. Nel caso che ritenga di non dovervi procedere è tenuto ad indicare in maniera specifica le ragioni che ne rendono superflue il ricorso a fronte di critiche di carattere prevalentemente tecnico a tale strumento.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)