Sez. L, Sentenza n. 696 del 24/01/1987 (Rv. 450401 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DELLA CONSULENZA DI PRIMO GRADO O DISSENSO DALLE STESSE - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DELLA CONSULENZA DI PRIMO GRADO O DISSENSO DALLE STESSE - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - CONDIZIONI.*
Nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, il giudice del merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché egli dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno condotto al suo giudizio. (Conf 1774/86, mass n 445094).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)