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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21115 del 02/10/2020 (Rv. 659068 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Vendita di terreni edificabili - Plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 917 del 1986 - Assenza di finalità speculative ex art. 76 d.P.R. n. 597 del 1973 - Imponibilità - Condizioni - Anno di effettiva percezione del corrispettivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659068-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

Le plusvalenze immobiliari conseguenti alla vendita di terreni edificabili, di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), quando non ricorrano le finalità speculative di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, sono imponibili in riferimento all'anno in cui il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, applicandosi il principio di cassa ai sensi dell'art. 68, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, risultando a tal fine irrilevante che l'atto di compravendita sia stato stipulato in anno precedente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)