Sez. 5 - , Ordinanza n. 23893 del 25/09/2019 (Rv. 655475 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze “immobiliari” - Determinazione - Principio di cassa - Operatività - Plusvalenze con fini speculativi - Operatività del principio di competenza - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
Le plusvalenze "immobiliari" di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, sono di regola imponibili secondo il principio di cassa, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello stesso decreto, in quanto il principio di competenza opera, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, per le sole plusvalenze aventi finalità speculative: ne deriva che il momento rilevante ai fini dell'imposizione è, nel primo caso, quello in cui il corrispettivo è percepito, e, nel secondo caso, quello in cui lo stesso corrispettivo è dichiarato nell'atto di cessione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)