Sez. L, Sentenza n. 15916 del 14/08/2004 (Rv. 576762 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Fiscalizzazione degli oneri sociali per il Mezzogiorno ex d.P.R. n. 218 del 1978 - Provincia di Ascoli Piceno - Disciplina ex D.L. n. 258 del 1988, conv., con modif., in legge n. 337 del 1988, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 - Data finale per la spettanza dei benefici - Fissazione al 31 dicembre 1990 - Diritto agli sgravi per il periodo successivo - Sussistenza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'art. 2, comma terzo, del D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modif., nella Legge 5 agosto 1988, n. 337, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 - che aveva rilevato che per talune delle province italiane, tra cui quella di Ascoli Piceno, nelle quali erano previsti gli sgravi degli oneri sociali nella misura indicata dal testo unico delle Leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con d.P.R. n. 218 del 1978, non erano più sussistenti le condizioni per l'applicazione di detti benefici -, ha fissato la data finale del 31 dicembre 1990 per la spettanza degli sgravi di cui si tratta. Pertanto, per dette province il diritto ai benefici in questione non può in alcun modo essere affermato per il periodo successivo al dicembre 1990.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1988 num. 258 art. 2 com. 3, Legge 05/08/1988 num. 337, Legge 01/03/1986 num. 64 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)