Sez. L, Sentenza n. 14904 del 21/06/2010 (Rv. 613659 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Art. 45 della legge n. 724 del 1994 e d.m. 22 giugno 1995 - Attuazione della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 - Rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi per le sole regioni del Sud - Conseguenze - Applicabilità ai c.d. territori minori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ai comuni del consorzio di bonifica del fiume Tronto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, a seguito della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 - che ha provveduto alla riduzione degli esoneri contributivi individuando una netta distinzione tra le regioni del Sud e del Centro - Nord, con esclusione dei cosiddetti territori minori - il legislatore italiano, con l'art. 45 della legge n. 724 del 1994 e con il successivo d.m. 22 giugno 1995, ha provveduto alla rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alle sole regioni del Sud, senza fare alcuna menzione dei cosiddetti territori minori, che devono, pertanto, ritenersi esclusi dai benefici in esame. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto, deve ritenersi che con riferimento ai c.d. territori minori (tra i quali, nella specie, il complesso dei comuni del comprensorio di bonifica del fiume Tronto) non si applica la fiscalizzazione degli oneri sociali con l'aliquota prevista per il Sud, quale trattamento di agevolazione contributiva rispetto a quella fissata per il Centro - Nord.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)