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Sez. 1, Sentenza n. 44668 del 15/10/2004 Cc. (dep. 17/11/2004) Rv. 230299 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Condanne o denunzie per fatti posteriori all'istanza - Ostatività - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230299-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

Le condanne - e, a maggior ragione, le denunzie - per fatti posteriori a quelli oggetto dell'istanza non possono essere ritenute, di per sè, ostative all'applicazione dell'istituto della riabilitazione, in assenza di una precisa indagine, condotta dal giudice, circa le circostanze, la consistenza, la portata e il carattere degli episodi in esame sotto il profilo della loro sintomaticità della permanenza di atteggiamenti antisociali, da porsi peraltro in relazione con ogni altro aspetto della condotta complessiva del richiedente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)