Sez. L, Sentenza n. 5335 del 16/06/1987 (Rv. 453916 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - QUESTIONI DI INTERPRETAZIONE O DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE - PRECLUSIONI - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - QUESTIONI DI INTERPRETAZIONE O DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE - PRECLUSIONI - INSUSSISTENZA.*
Le preclusioni e decadenze di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. si riferiscono soltanto alle eccezioni in senso stretto, cioè alle deduzioni di fatti determinanti la inefficacia, la modificazione o la Estinzione dei diritti fatti valere dal ricorrente, mentre non si riferiscono alla esplicazione della attività difensiva volta a contrastare le condizioni di fondatezza della domanda, tra le quali rientra anche ogni questione di interpretazione e di applicazione di legge. (V 2195/87, mass n 451423; (V 5173/85, mass n 442481).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)