Sez. 1, Sentenza n. 3040 del 15/02/2005 (Rv. 579025 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE | Presupposto - Rapporto di concorrenza con riguardo al mercato di riferimento - Conseguenze - In caso di anteriorità dell'offerta del prodotto nel mercato estero.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE
In tema di illecito concorrenziale da imitazione servile ai sensi dell'art. 2598, numero 1), cod. civ., il carattere confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (ovvero "rilevante"), ossia a quello nel quale operano o (secondo la naturale espansività delle attività economiche) possono operare gli imprenditori in concorrenza, occorrendo di volta in volta stabilire, nelle singole vicende, anche ai fini del preuso, se gli imprenditori in conflitto offrano prodotti destinati a soddisfare la stessa esigenza di mercato alla medesima clientela. In questa prospettiva, l'illecito confusorio del concorrente non può essere escluso dando rilievo assorbente alla antecedente commercializzazione in un mercato estero da parte di un qualunque altro operatore del prodotto in questione, e traendo da tale circostanza, in modo automatico, l'anteriorità in capo al concorrente nazionale che da quel produttore estero abbia acquistato per operare, poi, nel mercato nazionale; infatti, in tanto l'offerta nel mercato estero è suscettibile di dar luogo ad una anteriorità rilevante, in quanto ne siano state verificate la ricaduta su quello nazionale e la sussistenza di un rapporto di concorrenza con colui che opera solo sul mercato nazionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)