Sez. 1, Sentenza n. 3638 del 13/02/2009 (Rv. 606807 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Legge n. 287 del 1990 - Condotta anticoncorrenziale - "Mercato rilevante" o di riferimento - Individuazione - Considerazione congiunta del mercato geografico e di quello del prodotto - Necessità - .Sostituibilità della domanda e dell'offerta - Rilevanza.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
Ai fini della determinazione del mercato di riferimento o "mercato rilevante" - operazione preliminare ed imprescindibile per l'accertamento di una condotta anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 3 legge n. 287 del 1990 (c.d. legge antitrust) - occorre prendere in considerazione tanto l'estensione geografica in cui l'operazione denunciata si colloca o sortisce effetti (mercato geografico), quanto l'ambito del prodotto o del servizio che la medesima operazione investe (mercato del prodotto); per l'individuazione di tale mercato interessato, sul quale cioè si registra una posizione dominante ed un abuso della medesima, occorre tenere conto (secondo la "Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza" del 1997) dei parametri ritenuti essenziali dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, costituiti dalla sostituibilità della domanda e dalla sostituibilità dell'offerta.
Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)