Sez. 2, Sentenza n. 1055 del 15/04/1970 (Rv. 346603 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ESTREMI - ATTENDIBILITA DEL DICHIARANTE IN RELAZIONE ALLE SUE CONDIZIONI FISIO PSICHICHE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ESTREMI - ATTENDIBILITA DEL DICHIARANTE IN RELAZIONE ALLE SUE CONDIZIONI FISIO PSICHICHE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Non e soggetto a Sindacato di legittimita, purche immune da errori logici e giuridici, la valutazione che il giudice di merito abbia fatto delle dichiarazioni rese da una delle parti, anche sotto il profilo della credibilita del dichiarante in relazione alle sue condizioni fisiche e psichiche, al fine di stabilire se dette dichiarazioni costituiscano confessione ai sensi dell'art 2730 cod civ. (V 1218-68, massima n 332722 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)