Sez. 2, Sentenza n. 867 del 05/05/1967 (Rv. 327027 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - MANCATA RIPRODUZIONE DI CONCLUSIONI FORMULATE NELL'ATTO INTRODUTTIVO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE DELL'ESATTA PORTATA DELLE CONCLUSIONI - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - MANCATA RIPRODUZIONE DI CONCLUSIONI FORMULATE NELL'ATTO INTRODUTTIVO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE DELL'ESATTA PORTATA DELLE CONCLUSIONI - NECESSITA.*
Non puo presumersi rinunciata o abbandonata una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio solo perche non espressamente riprodotta in Sede di precisazione delle conclusioni di cui all'art 189 cod proc civ, in quanto, avendo tale precisazione lo scopo di fissare definitivamente la volonta delle parti in relazione all'oggetto della controversia, spetta al giudice di merito interpretare nella loro esatta portata le conclusioni formulate, al fine di stabilire se ciascuna parte, malgrado la mancata riproduzione di una determinata richiesta o deduzione, abbia inteso in essa insistere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)