Sez. 3, Sentenza n. 2123 del 13/06/1969 (Rv. 341417 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA CONCLUSIONE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA CONCLUSIONE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Una conclusione formulata nell'atto introduttivo del giudizio non puo presumersi abbandonata solo perche non sia stata espressamente riprodotta in Sede di precisazione delle conclusioni di cui all'art. 189 cod. proc. civ., qualora il giudice, cui incombe il compito di interpretare nella loro esatta portata le conclusioni e le deduzioni delle parti, rinvenga elementi per convincersi che, malgrado l'omissione materiale, la parte abbia inteso insistere in quella determinata richiesta o deduzione. (V. 1832-68, massima n. 333765 1110-68, massima n. 332576 1959-67, massima n. 328935 867-67, massima n. 327027 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)