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Sez. L, Sentenza n. 6295 del 26/11/1981 (Rv. 417098 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - RAGIONIERI - PERITI COMMERCIALI - PENSIONE DI VECCHIAIA - RIAMMISSIONE ALLO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO ED AL GODIMENTO IMMEDIATO DELLA PENSIONE MINIMA DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 1140 DEL 1970 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA DA TALE DATA - PAGAMENTO DEL "QUANTUM" DOVUTO PER IL RISCATTO - ESTENSIONE DEL PREDETTO TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL PRIMO DI DETTI TERMINI - CONSEGUENZA - PAGAMENTO ESEGUITO NEI TERMINI INDICATI DALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA, DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE SEMESTRALE - DIRITTO AL GODIMENTO DELLA PENSIONE - DECORRENZA DALLA PREDETTA DATA.*
Stato
decisa il 1981-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417098-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - RAGIONIERI - PERITI COMMERCIALI - PENSIONE DI VECCHIAIA - RIAMMISSIONE ALLO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO ED AL GODIMENTO IMMEDIATO DELLA PENSIONE MINIMA DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 1140 DEL 1970 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA DA TALE DATA - PAGAMENTO DEL "QUANTUM" DOVUTO PER IL RISCATTO - ESTENSIONE DEL PREDETTO TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL PRIMO DI DETTI TERMINI - CONSEGUENZA - PAGAMENTO ESEGUITO NEI TERMINI INDICATI DALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA, DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE SEMESTRALE - DIRITTO AL GODIMENTO DELLA PENSIONE - DECORRENZA DALLA PREDETTA DATA.*

In tema di pensione di vecchiaia in favore dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, il quinto comma dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1970 n. 1140, il quale, parallelamente alle prescrizioni generali del primo comma della norma medesima, e con riguardo alla riammissione all'Esercizio del diritto di riscatto ed al godimento immediato della pensione minima di lire 1.300.000 annue, dalla data di entrata in vigore della legge stessa sancisce il termine di sei mesi da tale data non solo per la presentazione della domanda di riammissione al riscatto, ma anche per pagamento in unica soluzione di quanto dovuto per il riscatto stesso, pone un termine perentorio solo per detta domanda, e non anche per detto pagamento. Ne consegue che, ove la cassa nazionale di previdenza ed assistenza di quei professionisti accolga la domanda di riscatto, e fissi l'ammontare del versamento dovuto dall'istante, il pagamento effettuato nei termini indicati dalla cassa, ancorché dopo la scadenza dell'indicato termine semestrale, comporta il diritto al godimento della pensione con decorso dalla data di entrata in vigore della legge n. 1140 del 1970.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)