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Sez. U, Sentenza n. 2264 del 04/03/1988 (Rv. 458071 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE - PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - PENSIONE DI VECCHIAIA - A SEGUITO DI RISCATTO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1988-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458071-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE - PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - PENSIONE DI VECCHIAIA - A SEGUITO DI RISCATTO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.*

Con riguardo all'Assicurazione gestita dalla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, la quale costituisce, non già una Forma previdenziale di natura volontaria e privata, bensì un sistema assicurativo tipicamente obbligatorio, la pretesa dei suddetti professionisti - in quanto iscritti agli albi ed aventi una determinata età - di conseguire la pensione di vecchiaia, mediante procedura di riscatto dietro il pagamento di contributi personali e di altre quote (ex art. 12 della legge 23 dicembre 1970 n. 1140), integra una posizione di diritto soggetto, il cui accertamento è devoluto al giudice ordinario e segnatamente al giudice del lavoro (ex art. 442 cod. proc. civ.), atteso che non sussiste alcuna discrezionalità della cassa, salvo che in ordine a possibili facilitazioni dei pagamenti, neppure con riguardo all'entità dei pagamenti stessi che debbono essere effettuati dai professionisti ai fini del riscatto suddetto, in quanto il loro importo è determinato specificatamente dalla legge. (V 4427/84, mass n 436330; (V 6295/81, mass n 417098).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)