Sez. 1, Sentenza n. 9433 del 21/09/1998 (Rv. 519046 - 01)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE | Legge regionale Veneto n. 8 del 1991 - Istituzione di Parco naturale - Introduzione di vincoli paesaggistici - Limitazioni dei diritti dominicali in assenza di previsione di strumenti compensativi - Contrasto con la legislazione comunitaria - Carattere irragionevole in relazione alla funzione sociale perseguita - Questione di legitimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale del Veneto n. 8 del 1991, sollevata sotto il profilo che tale norma, inserita in una legge che ha istituito il Parco naturale del fiume Sile, nel prevedere, fino all'entrata in vigore del piano ambientale, e comunque per un periodo non eccedente i tre anni, una serie di vincoli nelle zone di riserva naturale (non consentendo, tra l'altro, la riduzione a coltura nei terreni boschivi, i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente, la raccolta, l'esportazione, il danneggiamento della flora spontanea, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola, né quelli diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare), determinerebbe limitazioni a carattere espropriativo di diritti dominicali senza determinare, in contrasto con la legislazione comunitaria, strumenti compensativi di tali vincoli, tra l'altro, irragionevoli in rapporto alla funzione sociale perseguita, che è quella di tutela del patrimonio naturale. Tale denuncia, infatti, per un verso, non tiene conto del carattere transitorio dei vincoli introdotti dalla legge regionale di cui si tratta; per l'altro, muove dall'errato presupposto del carattere espropriativo dei vincoli stessi, che va, invece, escluso, alla stregua delle ripetute statuizioni della Corte Costituzionale, le quali ne hanno posto in evidenza il carattere conformativo. I predetti vincoli traggono, cioè, origine dalle caratteristiche dell'area, tali da imporre limitazioni intrinseche all'esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali l'intervento dell'amministrazione o del legislatore assume valenza meramente ricognitiva e non costitutiva. In relazione a ciò, è da escludere, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, l'indennizzabilità di tali vincoli, in quanto attinenti a beni che costituiscono categorie "ab origine" di interesse pubblico generale, e perciò soggetti ad un regime al quale è estranea la materia della espropriazione (sentt. nn. 56 del 1968; 79 del 1971, 648 del 1988; 391 del 1989; 430 del 1990). Nè assume rilievo il richiamo ai regolamenti CEE n. 797 del 1985 e n. 2328 del 1991 e alla direttiva CEE n. 268 del 1975, in quanto, da un lato, nessuna delle disposizioni invocate vieta l'imposizione di vincoli paesaggistici o ne subordina l'attuazione al previo indennizzo a favore della parte interessata; dall'altro, esse rispondono ad una diversa "ratio" e finalità.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 28/01/1991 num. 8 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 28/08/1975 num. 268, Regolam. Comunitario del 1985, Regolam. Comunitario del 1991 num. 2328, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)