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Sez. 1, Sentenza n. 10803 del 10/05/2006 (Rv. 590406 - 01)

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE | Istituzione di Parco naturale - Introduzione di vincoli ambientali - Indennizzabilità - Esclusione - Applicabilità della normativa comunitaria in tema di aiuti all'agricoltura - Esclusione - Indennizzo ministeriale per le aree protette - Mancata regolamentazione e concessione - Carattere espropriativo del vincolo - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590406-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE

A prescindere dalla configurabilità di un diritto al risarcimento del danno o all'indennizzo (art. 15, comma terzo, legge n. 394 del 1991) in favore dell'attività di acquacoltura, per la proliferazione di uccelli ittiofagi a seguito dell'istituzione di parco naturale (nella specie, il parco del fiume Sile) in cui sono collocati gli impianti aziendali, non è dovuta alcuna indennità per il solo fatto dell'inclusione dei fondi all'interno del parco naturale, né in base alla normativa comunitaria, che prevede un regime di aiuti finalizzati a sostenere le attività agricole per l'impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela ambientale, né in base all'art. 15, comma secondo, della legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), qualora il Ministero dell'ambiente non abbia esercitato il potere discrezionale di regolamentare e concedere provvidenze a carattere equitativo, pur previste dalla norma citata, al fine di indennizzare i vincoli conseguenti all'istituzione del parco, né alla stregua della natura espropriativa di detti vincoli, atteso che l'espropriazione di valore è in genere ravvisabile ove si privi il diritto dominicale dello ius aedificandi (mentre nella specie si tratta di terreni indubbiamente agricoli), e che, inoltre, la finalità ambientale del vincolo ne giustifica la natura conformativa, non indennizzabile, e comporta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva del parco.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/08/1975 num. 268, Regolam. Comunitario del 1985 num. 797, Regolam. Comunitario del 1991 num. 2328, Regolam. Comunitario del 1999 num. 1257, Regolam. Comunitario del 2003 num. 1783, Costituzione art. 9, Costituzione art. 42 com. 2, Costituzione art. 42 com. 3, Legge 06/12/1991 num. 394 art. 15 com. 2 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 28/01/1991 num. 8, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)