Sez. 5, Sentenza n. 14658 del 12/07/2005 (Rv. 583210 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Legge n. 355 del 1985 - Applicazione del beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario, previsto dall'art. 11, secondo comma, del d.P.R. n. 637 del 1972, introdotto dalla legge n. 512 del 1982, anche alle successioni apertesi a partire dall'1 dicembre 1981 - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'articolo unico della legge 13 luglio 1985, n. 355 - secondo cui "il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dall'1 dicembre 1981" - non può essere interpretato in via estensiva, con riferimento a tutte le imposte dovute per effetto della successione, sia avuto riguardo al tenore letterale della disposizione, sia pure in considerazione del fondamentale e condiviso principio che, in materia di agevolazioni tributarie, afferma essere di stretta interpretazione le disposizioni che riconoscono agevolazioni e benefici in deroga al regime ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1985 num. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)