Sez. 5 - , Ordinanza n. 15451 del 31/05/2023 (Rv. 667878 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imprese realizzatrici di impianti fotovoltaici - Art. 36 del d.l. n. 124 del 2019 - Incentivi di cui al terzo, quarto e quinto conto energia - Divieto di cumulabilità con la detassazione prevista ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 - Conseguenze - Facoltà di mantenimento degli incentivi mediante pagamento dell'imposta non versata.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di versamento IRES, per le imprese realizzatrici di impianti fotovoltaici l'art. 36 del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 157 del 2019, ha sancito il divieto di cumulo degli incentivi di cui al terzo, quarto e quinto conto energia, con la detassazione per investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti Ambientale); ne consegue che le imprese che si trovino in dette condizioni possono continuare a fruire delle tariffe incentivanti solo rinunciando alla detassazione per investimenti ambientali e provvedendo al pagamento dell'imposta non versata.
Decreto Legge 26/10/2019 num. 124 art. 36, Legge 19/12/2019 num. 157 art. 1, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)