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Sez. T, Ordinanza n. 28391 del 27/10/2025 (Rv. 676836-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi 13 ss., della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. Tremonti ambiente) - Cumulo con le tariffe incentivanti del II Conto Energia - Limite del 20% ex art. 19 d.m. 5 luglio 2012 - Criterio di calcolo - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676836-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In coerenza con il diritto dell'Unione Europea che, per la prevalenza accordata alla tutela della concorrenza e del mercato, impone un'interpretazione restrittiva nella concessione di aiuti di Stato, la cumulabilità della disciplina della tariffa incentivante di cui all'art. 9 del d.m. 19 febbraio 2007 (come interpretato dall'art. 19 del d.m. 5 luglio 2012) con l'agevolazione di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, deve intendersi limitata al venti per cento della detassazione sul costo dell'investimento e non sulla diminuzione di imposta.

DM min. SEC 19/02/2007 art. 9, DM min. SEC 05/07/2012 art. 19, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6, Regolam. Commissione CEE 06/08/2008 num. 800 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)