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Sez. 2, Sentenza n. 7507 del 25/08/1994 (Rv. 487767 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte della parte costituita dichiarata in udienza dal suo procuratore o notificata alle altre parti - Interruzione automatica del processo - Limiti - Costituzione di uno degli eredi in proprio, anteriormente al decesso della parte - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1994-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487767-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Per il disposto degli artt. 299 e 300 comma secondo cod. proc. civ. la morte della parte costituita in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, comporta la conseguenza automatica - indipendentemente cioè dalla successiva pronuncia del giudice che ha valore puramente dichiarativa - dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione. Tali regole non soffrono eccezione nel caso in cui alla data della dichiarazione del procuratore circa l'avvenuto decesso della parte costituita, uno degli eredi risulti già costituito nel processo in nome proprio, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi defunta, richiedendosi anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nella predetta qualità (successoria) successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)