Sez. L, Sentenza n. 4249 del 02/03/2004 (Rv. 570741 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Decesso della parte costituita dichiarato dal suo procuratore in udienza o da questi notificato alle altre parti - Conseguente interruzione automatica del processo - Sussistenza - Indebita prosecuzione del giudizio - Irrilevanza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Per il disposto degli artt. 299 e 300 comma secondo cod. proc. civ. la morte della parte dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, comporta la conseguenza automatica - indipendentemente cioè dalla successiva pronuncia del giudice che ha valore puramente dichiarativo - dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione. Tali regole non soffrono eccezione anche se l'attività processuale venga erroneamente fatta proseguire dal giudice prima di dichiarare l'interruzione. (Nella specie la Corte d'appello, rilevata l'indebita prosecuzione del processo, aveva dichiarato l'interruzione e, su istanza verbale del difensore di una parte, aveva fissato con ordinanza l'udienza per la discussione, in relazione alla quale era stato notificato agli eredi della parte deceduta l'ordinanza con l'originario ricorso in appello; la S.C., rilevata la nullità di tutti gli atti compiuti dalla Corte dopo la declaratoria di interruzione e l'inidoneità della notifica predetta a tener luogo della riassunzione, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)