Sez. U, Sentenza n. 935 del 26/03/1968 (Rv. 332297 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI(PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - PERPETUATIO DELL'UFFICIO - CAUSE CHE RENDONO ILLEGITTIMO L'ESERCIZIO DELLO JUS POSTULANDI- CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE - INAPPLICABILITA- RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA DELL'ATTO DA NOTIFICARE OPPOSTO DAL PROCURATORE CANCELLATO DALL'ALBO - NOTIFICAZIONE VIRTUALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI(PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - PERPETUATIO DELL'UFFICIO - CAUSE CHE RENDONO ILLEGITTIMO L'ESERCIZIO DELLO JUS POSTULANDI- CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE - INAPPLICABILITA- RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA DELL'ATTO DA NOTIFICARE OPPOSTO DAL PROCURATORE CANCELLATO DALL'ALBO - NOTIFICAZIONE VIRTUALE - ESCLUSIONE.*
La portata del principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale, sancito dagli artt. 85 e 301, comma secondo, cod.proc.civ., e limitata alle ipotesi di revoca della procura e di rinuncia al mandato. A queste non possono essere parificate le altre cause di Estinzione del rapporto che - come la cancellazione dall'albo (nella specie disposta, su domanda del professionista, per motivi di salute) - rendono illegittimo l'Esercizio dello ius postulandi. Pertanto, il rifiuto di ricevere la copia dell'atto, che all'ufficiale giudiziario procedente alla notificazione della sentenza di primo grado abbia opposto il procuratore che, nelle more, sia stato cancellato dall' albo, e legittimo e non puo dar luogo alla cd notificazione virtuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)