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Sez. 3, Sentenza n. 4944 del 03/06/1997 (Rv. 504915 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | "Perpetuatio" dell'ufficio defensionale - Cause che rendono illegittimo l'esercizio dello "ius postulandi" - Inapplicabilità - Rifiuto di ricevere la copia dell'atto da notificarsi opposto dal procuratore cancellato dall'albo - Legittimità - Notificazione virtuale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504915-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA

Il principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio defensionale opera nelle sole ipotesi di revoca della procura e di rinuncia al mandato, che, ai sensi degli artt. 85 e 301 cod. proc. civ., non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore; nell'ipotesi di cancellazione dall'albo - anche se disposta su domanda dell'interessato -, invece, cessando lo "ius postulandi", diviene illegittima la prosecuzione dell'attività professionale. Ne consegue che il procuratore cancellato dall'albo legittimamente rifiuta la notifica dell'atto di impugnazione e il suo rifiuto non può dare luogo alla cosiddetta notificazione virtuale prevista dall'art. 139 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)