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Sez. 1, Ordinanza n. 28163 del 23/10/2025 (Rv. 676229-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno - Ricorso gerarchico - Silenzio rigetto
Stato
decisa il 2025-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676229-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 - Decorrenza del termine per l'impugnazione in sede giurisdizionale - Individuazione.

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deve farsi decorrere - quando sia preceduto dal ricorso gerarchico - dalla data di formazione del silenzio rigetto dell'Amministrazione competente e, pertanto, solo a seguito dell'inutile decorso del termine di novanta giorni ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 previsto per la decisione del ricorso in sede amministrativa.

DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 ter, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)