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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10221 del 18/04/2023 (Rv. 667498 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione speciale - Mancato esercizio del potere amministrativo da parte del questore - Possibilità per il richiedente di adire direttamente il giudice - Sussistenza - Ragioni. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667498-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione speciale, il richiedente può adire direttamente il giudice al fine di far accertare il riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, anche quando non sia stato esercitato il potere amministrativo mediante un provvedimento del questore successivo al parere espresso ex lege dalla Commissione territoriale, atteso che l'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce al tribunale il potere giurisdizionale di sindacare ogni decisione (finale o interlocutoria che sia) incidente sull'esito finale del procedimento, ivi compreso il parere negativo della Commissione sull'istanza del richiedente la protezione.

Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)