Sez. L, Sentenza n. 8971 del 17/04/2014 (Rv. 630758 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Individuazione dei dipendenti da licenziare - Accordo tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali - Ricorso ai criteri per l'accesso al Fondo di solidarietà di cui al d.m. n. 158 del 2000 - Legittimità - Contenuto della comunicazione ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Elenco nominativo dei lavoratori da licenziare - Sufficienza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora l'individuazione dei dipendenti da licenziare avvenga, previo accordo tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, mediante ricorso ai criteri per l'accesso al Fondo di solidarietà previsti dall'art. 8 del d.m.. 28 aprile 2000, n. 158, il datore di lavoro può limitarsi ad indicare, nella comunicazione scritta di cui all'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari del provvedimento espulsivo, in quanto la natura oggettiva dei criteri fissati in sede di accordo sindacale rende possibile la verifica della concreta aderenza ad essi della scelta effettuata, nonché superflua la comparazione dei lavoratori individuati con quelli privi dei requisiti indicati.
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 art. 8, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)