Sez. T, Sentenza n. 3098 del 07/02/2025 (Rv. 674080-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Istanza di rimborso - Agenzia delle Dogane - Legittimazione passiva - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, unica legittimata passiva dell'azione di rimborso รจ l'Agenzia delle Dogane, stante la natura erariale del prelievo, previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali.
Decreto Legisl. 21/12/1990 num. 398 art. 17, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)