Sez. 5 - , Sentenza n. 6687 del 06/03/2023 (Rv. 667409 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Sentenza della CGUE del 9 novembre 2021, in causa C-255/20 - Art. 1, comma 628, della l. n. 178 del 2020 - Contrasto - Conseguenze - Disapplicazione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, l'art. 1, comma 628, della l. n. 178 del 2020, che ne ha disposto l'abrogazione facendo però salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte, va disapplicato, poiché si pone in contrasto con la sentenza della CGUE del 9 novembre 2021, in causa C-255/20, la quale - nell'affermare la contrarietà della normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione all'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE - ha efficacia retroattiva, incontrando il solo limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza.
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 540 art. 15, Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 12, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118, Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)