Sez. 6, Sentenza n. 2537 del 15/12/1982 Ud. (dep. 23/03/1983) Rv. 158029 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - ESCLUSIONE DELL'APPELLO IN CASO DI GIUDIZI IMMEDIATI SVOLTOSI INNANZI A GIUDICE DI GRADO SUPERIORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - ESCLUSIONE DELL'APPELLO IN CASO DI GIUDIZI IMMEDIATI SVOLTOSI INNANZI A GIUDICE DI GRADO SUPERIORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'appellabilità della sentenza emessa in seguito a giudizio immediato. Il principio del doppio grado di giurisdizione, infatti, non è assistito da garanzia costituzionale e le peculiarità della circostanza in cui si svolge il giudizio previsto dal citato art. 435 (specie in relazione alla evidenza della prova) escludono che si realizzi una disparità di trattamento. (Conf mass n 154458).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 211, Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)