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Sez. 6, Sentenza n. 6502 del 03/05/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159911 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - GIUDIZIO IMMEDIATO SVOLTOSI DAVANTI AL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE DELLO APPELLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE ALL'ART. 25 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159911-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - GIUDIZIO IMMEDIATO SVOLTOSI DAVANTI AL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE DELLO APPELLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE ALL'ART. 25 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*

È manifestamente infondata - in relazione all'art. 25 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 cod. proc. pen. (giudizio immediato) prospettata sotto il profilo che la norma (disponendo che la sentenza pronunciata dal tribunale per reati di Competenza del pretore commessi in udienza sia solo ricorribile) privi l'imputato del secondo grado di giurisdizione di merito. Invero il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non ha rilievo nella Costituzione che garantisce solo il diritto del cittadino all'impugnazione: ne consegue che la disposizione citata non è in contrasto con nessuna norma costituzionale. (Conf mass n 158029; (Conf mass n 157945; (Conf mass n 154458; (Conf mass n 152045; (Conf mass n 145788).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Proc. Pen. art. 211, Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)