Sez. 1, Sentenza n. 10145 del 12/07/2002 (Rv. 555683 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Riproposizione dell'istanza alla Corte di cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è impugnabile, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge 30 luglio 1990, n. 217, dinanzi al tribunale cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non è, pertanto, immediatamente ricorribile per cassazione, né l'istanza può essere riproposta davanti alla Corte di cassazione, dovendo provvedere sulla richiesta sempre e soltanto il giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)