Sez. 2 - , Ordinanza n. 25486 del 21/09/2021 (Rv. 662254 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO | Affidamento in custodia di veicolo rubato da parte della polizia - Obbligo del proprietario di pagare il corrispettivo del deposito – Condizioni - Tempestiva comunicazione dell'avvenuto rinvenimento – Necessità - Fondamento.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO
In caso di affidamento in custodia onerosa da parte della polizia di Stato di un veicolo, a seguito di sinistro o perché provento di reato, il proprietario della vettura è tenuto al pagamento del corrispettivo per la custodia del bene, qualora sia stato informato dell'avvenuto deposito, in quanto la tempestiva comunicazione dell'avvenuto rinvenimento configura un'adesione tacita al contratto di deposito stipulato in suo favore; diversamente, in assenza di una tempestiva comunicazione, questi non è tenuto al pagamento del corrispettivo, in quanto il contratto di deposito non tollera oneri od obblighi a carico del terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1781
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)