Sez. 2, Sentenza n. 3518 del 12/07/1978 (Rv. 393007 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE APODITTICA - NOZIONE - MERA AFFERMAZIONE DELLA MANCANZA DI PROVE IN RELAZIONE AD UNA DOMANDA - MOTIVAZIONE APODITTICA - ESCLUSIONE - ERRORE DI FATTO MOTIVO DI REVOCAZIONE - CONFIGURABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE APODITTICA - NOZIONE - MERA AFFERMAZIONE DELLA MANCANZA DI PROVE IN RELAZIONE AD UNA DOMANDA - MOTIVAZIONE APODITTICA - ESCLUSIONE - ERRORE DI FATTO MOTIVO DI REVOCAZIONE - CONFIGURABILITA.*
Ricorre il vizio di motivazione apodittica quando il giudice del merito, senza addurre alcuna ragione, neghi valore probatorio a determinate risultanze processuali o attribuisca alle stesse un significato diverso da quello prospettato dalle parti. Nell'ambito di tale vizio non puo essere ricondotta l'ipotesi nella quale il giudice si limiti ad affermare che non e stata offerta alcuna prova in relazione a una domanda. In tale caso, ricorrendone le condizioni, puo essere configurabile l'errore di fatto che e motivo di revocazione, trattandosi, in sostanza, di una falsa percezione della realta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)