Sez. 3, Sentenza n. 2592 del 07/05/1979 (Rv. 398927 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - INDIVIDUAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEDUCIBILE CON ISTANZA DI REVOCAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - INDIVIDUAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEDUCIBILE CON ISTANZA DI REVOCAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
L'apprezzamento del giudice del merito, il quale abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, quando non si basi sull'interpretazione degli Atti del processo, ma sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, non e sindacabile in Sede di legittimita, neppure per vizi di motivazione ex art 360 n 5 cod proc civ, giacche in tal caso l'eventuale travisamento non puo essere denunziato che con istanza di revocazione, ai sensi dello art 395 n 4 cod proc civ. (V 3518/78, mass n 393007; (V 357/75, mass n 373595).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)