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Sez. 1, Sentenza n. 216 del 02/02/1984 Cc. (dep. 09/03/1984) Rv. 163065 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - FINALITÀ - MODIFICHE, AMPLIAMENTO, CORREZIONE DEL MANDATO O ORDINE - PRIMA DELLA CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE - LEGITTIMITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163065-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - FINALITÀ - MODIFICHE, AMPLIAMENTO, CORREZIONE DEL MANDATO O ORDINE - PRIMA DELLA CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE - LEGITTIMITÀ - EFFETTI.*

I mandati e gli ordini di cattura assolvono al limitato compito di portare immediatamente a conoscenza dell'imputato taluni fatti costituenti reati, onde consentire allo stesso una pronta ed adeguata difesa. Rientra, invece, nei poteri del magistrato istruttore, prima della chiusura all'istruzione, modificare, ampliare o correggere l'iniziale contestazione, allorquando siano emersi ulteriori elementi di fatto che facciano ritenere non più attuale l'originario reato. Ne consegue che l'eventuale difformità tra gli elementi indizianti raccolti e la fattispecie legale ipotizzata nel mandato o nello ordine è rilevabile in Sede di legittimità solo quando ciò risulti "ictu oculi" in modo certo ed incontrovertibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)