Sez. 1, Sentenza n. 2035 del 28/09/1984 Cc. (dep. 27/10/1984) Rv. 166352 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - CORREZIONE DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO - PRECISAZIONE DEI FATTI ORIGINARIAMENTE CONTESTATI - IPOTESI DI BANDA ARMATA - INESISTENZA DI UNA NUOVA MOTIVAZIONE - LEGITTIMITÀ - POTERI DEL GIUDICE PROCEDENTE - CORREZIONE, INTEGRAZIONE, PERFEZIONAMENTO DEI CAPI DI IMPUTAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - CORREZIONE DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO - PRECISAZIONE DEI FATTI ORIGINARIAMENTE CONTESTATI - IPOTESI DI BANDA ARMATA - INESISTENZA DI UNA NUOVA MOTIVAZIONE - LEGITTIMITÀ - POTERI DEL GIUDICE PROCEDENTE - CORREZIONE, INTEGRAZIONE, PERFEZIONAMENTO DEI CAPI DI IMPUTAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Qualora il giudice istruttore, dopo aver emesso, a carico di un imputato, un mandato di cattura per partecipazione a banda armata, corregga, con successivo provvedimento comunicato allo stesso, la "finalità organizzativa" con la più precisa dizione "funzione organizzativa", puntualizzando che gli stessi fatti in precedenza contestati violavano diversa e più grave norma penale, pur se anch'essa ricompresa nella originaria e generica indicazione dello art. 306 cod. pen. in precedenza effettuata senza specificazione dei commi in cui si articola tale norma e resti ferma la motivazione giustificativa del provvedimento restrittivo della libertà personale, non vi è necessità né di un nuovo mandato di cattura né di ulteriore motivazione. Infatti, il giudice, che procede, può addivenire a rettifica, aggiornamento, integrazione, correzione, perfezionamento e precisazione dei capi di imputazione in precedenza formulati, anche sotto il profilo meramente formale, in quanto ai provvedimenti di cattura non sono applicabili né la preclusione del giudicato né il principio del ne bis in idem, stante il loro carattere ordinatorio ed il loro condizionamento alle risultanze processuali, mentre resta ferma l'autonomia strutturale e funzionale dei singoli provvedimenti. (V mass n 163065, sulla seconda parte della presente massima; (V mass n 146738; (V mass n 126192; (V mass n 105460).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)