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Sez. 1, Sentenza n. 2400 del 26/06/1976 (Rv. 381176 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - DECRETO PRESIDENZIALE - COMUNICAZIONE - OBBLIGO DELLA CANCELLERIA - NORMATIVA EX ART 82 DEL TU N 570 DEL 1960 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381176-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - DECRETO PRESIDENZIALE - COMUNICAZIONE - OBBLIGO DELLA CANCELLERIA - NORMATIVA EX ART 82 DEL TU N 570 DEL 1960 - INAPPLICABILITA.*

In materia di contenzioso elettorale, le norme di cui agli artt 82 comma terzo del tu 16 maggio 1960, n 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n 1147, secondo le quali il ricorso deve essere notificato alle controparti dopo il suo deposito presso la cancelleria del giudice adito ed unitamente al decreto presidenziale che fissa l'udienza, non si applicano al giudizio di Cassazione, nel quale pertanto la comunicazione del decreto presidenziale, a norma dell'art 377 cod proc civ, deve essere effettuata dalla cancelleria. (Conf 3136/72, mass n 360919; (Conf 3653/71, mass n 355395).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)