Sez. 1, Sentenza n. 3136 del 19/10/1972 (Rv. 360919 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - PRIMA DEL DEPOSITO - NECESSITA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - PRIMA DEL DEPOSITO - NECESSITA.*
In materia di contenzioso elettorale, le norme di cui agli artt 82 e 82'2 della legge 16 maggio n 570, modificata dalla legge 23 dicembre 1966 n 1147, secondo le quali il ricorso deve essere notificato alle controparti dopo il suo deposito presso la cancelleria del giudice adito ed unitamente al decreto presidenziale che fissa l'udienza, si applicano soltanto al giudizio di primo e di secondo grado e non anche al giudizio di Cassazione. Pertanto il ricorso per Cassazione deve essere notificato alla controparte, nel termine prescritto, prima del deposito. (Conf 1143'71, mass n 351246).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)